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Casi di esclusione dal calcolo della Tariffa di Igiene Ambientale

Aiuto per il calcolo della TIA
I casi di esclusione dal calcolo per le utenze domestiche sono previste nei regolamenti comunali (consultare i regolamenti di ogni comune).

 Casi di esclusione per il Comune di Prato

Dal Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Prato, "Articolo 14 - Esclusioni"

Agli effetti del presente Regolamento sono esclusi dall'applicazione della tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, i seguenti locali e aree scoperte che, per loro natura e/o per il particolare uso a cui sono destinati, non possono produrre rifiuti:

  1. le parti in comune dei condomini di cui all'art. 1117 del Codice Civile, comma 1, numeri 1 e 3, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva;
  2. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili. Per i locali citati vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;
  3. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,70, dove non è possibile la presenza umana;
  4. la parte degli impianti sportivi in cui è svolta l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali;
  5. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece riconducibili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.
  6. edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato e i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantori, sacrestie, narteci e simili) nonché i cimiteri;
  7. passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose e istituti scolastici;
  8. locali privi di mobili e macchinari o di utenze;
  9. fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza. I locali di cui al comma precedente devono comunque essere dichiarati al gestore per consentirne l'eventuale controllo.

 Casi di esclusione per il Comune di Montemurlo

In preparazione


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